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La protezione del segnalante ai sensi del D.lgs. 24/2023

La nuova disciplina della protezione delle segnalazioni

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 il Governo ha provveduto a recepire la Direttiva UE 2019/1937, recante disposizioni inerenti alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
La nuova disciplina introduce obblighi di approntamento di canali interni di segnalazione delle condotte tenute in violazione della legge nazionale nonché del diritto dell’Unione Europea in alcuni specifici settori.
La riforma ha altresì esteso l’ambito di applicazione soggettivo delle segnalazioni, espandendo le tutele a nuove categorie di possibili persone segnalanti, ed ha quindi approntato specifiche tutele misure di supporto in favore degli autori delle suesposte segnalazioni e/o denunce.

Come la Società ha adempiuto ai nuovi obblighi?

Predisponendo adeguati Canali Interni, che consentono l’inoltro di segnalazione delle violazioni rilevanti per via scritta od orale, e nominando un soggetto Responsabile del Canale interno di Segnalazione, identificato nel componente esterno dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/01 e, in particolare: Avv. Nicola Pasquini, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail per l’eventuale richiesta di appuntamento per l’inoltro di segnalazione orale: n.pasquini@studiolegalesardella.com

Come posso inoltrare una segnalazione?

1) Attraverso il Canale interno di segnalazione predisposto dalla Società. In particolare, per mezzo del software “API Integrity Watch”, disponibile presso il sito internet della Società al seguente Link: https://integritywatch.it/segnalazioni/71fabf74/login

Il software garantisce la facoltà di presentazione della segnalazione eventualmente anche in forma anonima e, sempre e comunque, in via riservata. Sarà sufficiente procedere alla formulazione del form di segnalazione a seguito dell’accesso alla piattaforma, che consentirà anche di mantenere una continua interlocuzione con il Responsabile del Canale di segnalazione.
In alternativa, è possibile procedere ad inoltrare una segnalazione, per via orale, tramite incontro diretto con i componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza, richiedendo appuntamento presso il seguente indirizzo e-mail: n.pasquini@studiolegalesardella.com

2) In subordine, attraverso il Canale esterno di segnalazione, predisposto da ANAC. Si consideri che il Canale esterno può essere utilizzato solo ed esclusivamente allorché la Società non abbia predisposto un canale di segnalazione interno ovvero abbia predisposto un canale non conforme ai requisiti di legge; a seguito di una segnalazione inoltrata, sia omesso il riscontro da parte del responsabile incaricato; l’autore della segnalazione abbia la preoccupazione, basata su ragioni fondate, che alla segnalazione non sarebbe dato seguito, che potrebbero essere adottate condotte ritorsive nei suoi confronti ovvero che le violazioni di cui è a conoscenza possano costituire un pericolo palese od imminente per il pubblico interesse.

Quali tipologie di violazioni possono essere segnalate?

Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte che rappresentano una violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231 aziendale, come anche tutte quelle che costruiscono reato o che, potenzialmente, potrebbero integrare un illecito penalmente rilevante o, ancora, favorirne la verificazione. A titolo di mero esempio, possono essere segnalate condotte corruttive, gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gestione improvvida di rifiuti o scarichi. Particolare rilevanza assumono le violazioni commesse allo scopo di favorire l’azienda o procurare ad essa un vantaggio improprio.
Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione eventuali rivendicazioni di carattere personale della persona segnalante o, comunque, attinenti solo al rapporto di lavoro, né a segnalazioni di problematiche in materia di sicurezza e difesa nazionale. Lo strumento della segnalazione non può quindi essere utilizzato quale veicolo per lamentele o rimostranze personali.

Quali forme di tutela sono riconosciute alla persona segnalante?

La persona autrice di una segnalazione, qualora ricorrano i presupposti, ha diritto al riconoscimento delle forme di protezione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24. In particolare, l’autore della segnalazione è protetto da ogni forma di atto discriminatorio e/o ritorsivo che la Società o soggetti afferenti alla medesima dovessero eventualmente adottare nei suoi confronti quale “punizione” per aver segnalato la violazione di cui sia venuto a conoscenza. Ad esempio, non potrà essere soggetto a demansionamento, licenziamento, mobbing, ecc. Le eventuali condotte ritorsive saranno considerate nulle ai sensi di legge, e non produrranno quindi effetti.
Inoltre, il personale tutto avrà il diritto di ricevere, da parte del Responsabile dei Canali di segnalazione, tutte le informazioni inerenti alle modalità di fruizione dei canali, come anche quelle inerenti alle tutele riconosciute dalla legge in favore del soggetto segnalante.

Di più, il segnalante che abbia subito condotte ritorsive da parte della Società o di suoi superiori gerarchici ha la facoltà di formulare una segnalazione all’ANAC, Autorità abilitata a svolgere le dovute indagini e ad intervenire, se necessario, applicando sanzioni amministrative.

Infine, a supporto della persona segnalante, è istituito presso ANAC un registro dei soggetti del Terzo settore adibiti a fornire sostegno ai c.d. whistleblowers. L’elenco riporta soggetti convenzionati con l’Autorità Anticorruzione. Le misure di sostegno fornite dagli enti inseriti nell’elenco consistono in: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le misure di protezione si applicano solo all’autore della segnalazione?

No, la legge prevede che le misure di protezione siano estese ai soggetti di seguito elencati:
1) i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, che operino all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza debba essere mantenuta riservata;
2) alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante e che siano legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che operino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali detta persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

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